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Lavoratori a rischio per il caldo, il vademecum

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Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un vademecum per mitigare i rischi per i lavoratori esposti alle alte temperature. I provvedimenti riguardano in particolare alcune categorie: coloro che lavorano all’aperto; costruzioni; industrie che richiedono particolari esposizioni a fonti di calore o energia; operatori di emergenza e sanitari.

Agricoltura e silvicoltura

Particolari accorgimenti sono previsti per chi opera nel settore agricolo o della silvicoltura.

Il datore di lavoro di aziende afferenti al settore agricolo, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli operatori deve valutare il rischio delle alte temperature, sia negli ambienti all’aperto che confinati, individuando le misure di prevenzione e protezione e pianificando l’attuazione delle stesse.
Ogni attività deve essere settata su età, condizioni fisiche, resistenza allo sforzo. I lavori di maggior impegno fisico vanno programmati in orari e in luoghi a basso indice di soleggiamento (entro le 10.00 e dopo le 17.00), con temperature più favorevoli (<32.8°C), effettuando una rotazione oraria fra i lavoratori esposti, prevedendo pause in luoghi freschi ed evitando lavori in solitario. La temperatura e l’umidità devono essere rilevate costantemente con termometri ed igrometri. I DPI devono essere adeguati all’attività svolta, alle condizioni climatiche e all’impegno fisico.

Ogni Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro lavoratore deve indossare abiti leggeri e traspiranti (non a pelle nuda), di colore chiaro, con
copricapo e rinfrescarsi con acqua fresca e bere indipendentemente dallo stimolo della sete.

Vi sono poi disposizioni generali, suddivisi tra luoghi di lavoro al chiuso e all’aperto.

Ambienti indoor
Il rischio di stress termico sul luogo di lavoro può essere ridotto attraverso misure tecniche e  organizzative e istituendo un piano d’azione per il calore.
Iniziare con misure collettive e, se necessario, integrarle con misure individuali, ad esempio per affrontare rischi aggiuntivi per i lavoratori vulnerabili, nonché adozione di misure organizzative quali ad esempio, modifiche alle attività o agli orari per ridurre lo stress da calore.

Nell’ambito della valutazione del rischio dovrebbero essere anche inclusi i rischi connessi all’uso di indumenti protettivi contro le radiazioni UV o DPI.
Le misure tecniche dovrebbero prevedere controlli tecnici, che potrebbero includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 adattamento dei processi di lavoro, ad esempio riducendo il rilascio di calore;
 utilizzo di schermature o barriere riflettenti o termoassorbenti;
 isolare o racchiudere processi, macchinari o impianti che generano calore (o separarli dai
lavoratori);
 fornitura di veicoli con cabine chiuse climatizzate (ad esempio su trattori, camion, caricatori,
gru);
 ridurre l’umidità, evitare pavimenti bagnati, eliminare bagni di acqua calda aperti, scarichi e
vapore;
 rimozione dell’aria riscaldata o del vapore dai processi caldi utilizzando la ventilazione di
scarico locale;
 utilizzo di apparecchiature o processi automatizzati per accedere a luoghi caldi, ad esempio
utilizzando un drone per ispezionare un terreno di fuoco;
 monitoraggio della temperatura;
 fornire ombra per ridurre il calore radiante del sole, ombreggiando i lavoratori dalla luce
solare diretta con tende o utilizzando pellicole riflettenti sulle finestre;
 utilizzo di superfici non riflettenti per evitare la riflessione UV nell’area di lavoro;
Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
 fornire aria di raffreddamento o condizionamento dell’aria e adeguata ventilazione,
deumidificazione;
 fornire aree climatizzate, ombreggiate o di pausa fresca il più vicino possibile al cantiere;
 fornendo ventilatori, come quelli da scrivania, a piedistallo o a soffitto.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al documento, in lingua inglese, della European Agency for
Safety and Healt at Work dal titolo “Heat at work – Guidance for workplaces”.

Ambienti outdoor
Negli ambienti outdoor è impossibile attuare modifiche dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l’esposizione. In ragione della valutazione del rischio “microclima”, debbono essere, pertanto, predisposte opportune misure di prevenzione che permettano di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono incidere negativamente sullo svolgimento dell’attività lavorativa, provocando importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni.

Le misure possono prevedere:
 individuazione e formazione di un responsabile per la sorveglianza delle condizioni meteoclimatiche (attraverso la consultazione di siti dedicati) per attuare le misure di
prevenzione individuate dal datore di lavoro;
 rendere disponibile sui luoghi di lavoro un termometro ed un igrometro;
 evitare il più possibile l’esposizione diretta alla radiazione solare utilizzando tettoie, anche mobili, che possano permettere di lavorare all’ombra;
 evitare il più possibile le lavorazioni durante le ore di maggior caldo, anticipando, ad esempio inizio dell’orario di lavoro alla mattina presto e prolungandolo nelle ore serali; se possibile destinare alle lavorazioni al coperto le ore centrali della giornata;
 se non sono necessari particolari DPI, fornire al lavoratore copricapo a falda larga ed indumenti leggeri e traspiranti; sconsigliati cappello con visiera (non protegge collo e nuca)
e indumenti a maniche corte o pantaloni corti;

Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
 nel caso di necessità di utilizzo di DPI che ostacolino la respirazione e l’evaporazione del sudore, come ad esempio nei cantieri di rimozioni di amianto, programmare e far eseguire pause di lavoro in ambienti ombreggiati ed evitate le ore più calde della giornata;
 consentire ai lavoratori di consumare i pasti in aree ombreggiate e, qualora presente il servizio mensa, limitando cibi grassi a favore di frutta e verdura, eliminando il consumo di alcool;
 rendere sempre disponibile acqua per i lavoratori, verificandone periodicamente la disponibilità nei pressi della zona della lavorazione in caso di cantieri o aree di grandi
dimensioni. L’eventuale fornitura di integratori salini è subordinata al parere del medico competente;
 istruire i lavoratori in merito alla necessità di bere poco e frequentemente, anche in assenza del senso della sete;
 istruire i lavoratori sui possibili segnali di danno da calore e sulle possibili azioni da mettere immediatamente in atto;
 evitare, se possibile, il lavoro solitario.

Cassa integrazione e altre iniziative

Resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”.

Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi. Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o di produrre bollettini meteo.

Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive (circolare Inps n. 139/2016 e messaggio Hermes Inps n. 1856/2017).

Per quanto riguarda gli ambienti indoor laddove non sia possibile attuare le misure tecniche atte alla riduzione del rischio, il datore di lavoro potrà mettere in atto ulteriori misure organizzative come il ricorso al lavoro agile/smart working, secondo le vigenti disposizioni normative. Le indicazioni per le richieste di integrazione salariale per “eventi meteo” – temperature elevate sono contenute nel messaggio Inps 20 luglio 2023 n. 2729.

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